la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.    La    presente    legge    regionale,    in   considerazione
dell'inderogabile ed assoluta esigenza  di  acquisire  le  unita'  di
personale  infermieristico  indispensabili  per  garantire il normale
svolgimento delle attivita' assistenziali nelle  strutture  sanitarie
delle   Unita'   sanitarie   locali,   (UU.SS.LL.)  detta  norme  per
incentivare la partecipazione degli allievi ai  corsi  di  formazione
per  personale  infermieristico favorendo altresi', nel corso di tale
partecipazione  ed  al  fine  di  una  piu'  qualificata   formazione
professionale,  un  piu'  attivo  inserimento  degli  stessi nei vari
settori dell'assistenza sanitaria.