la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge regionale, in considerazione dell'inderogabile ed assoluta esigenza di acquisire le unita' di personale infermieristico indispensabili per garantire il normale svolgimento delle attivita' assistenziali nelle strutture sanitarie delle Unita' sanitarie locali, (UU.SS.LL.) detta norme per incentivare la partecipazione degli allievi ai corsi di formazione per personale infermieristico favorendo altresi', nel corso di tale partecipazione ed al fine di una piu' qualificata formazione professionale, un piu' attivo inserimento degli stessi nei vari settori dell'assistenza sanitaria.